Consulente ADR
Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, cosiddetto “ADR”, è stato normato dal D. Lgs. 40/2000 in recepimento della direttiva europea 96/35/CE, e dal successivo Regolamento in merito. I suoi compiti istituzionali sono:
• verificare le attività, le prassi e le procedure dell’impresa;
• redigere una relazione annuale;
• elaborare una relazione in caso di incidente quando rientra in determinati criteri previsti dall’ADR.
In particolare, l’obbligo di nomina del consulente è prescritto nella sezione 1.8.3 del sopra indicato Regolamento anche per gli speditori, che spesso coincidono con i produttori (di rifiuti pericolosi); tale vincolo era stato procrastinato, in deroga, al 31/12/2022 (pertanto l’obbligo di nomina scatta a partire dal 01/01/2023).
La mancata nomina di un consulente ADR comporta sanzioni da 6.000 a 36.000 euro ed importanti responsabilità per il datore di lavoro e l’RSPP in caso di incidente (D. Lgs. 35/2010).
Con nota esplicativa del 21/12/2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che non tutte le aziende sono obbligate alla nomina del consulente ADR (esistono infatti esenzioni a seconda delle quantità di rifiuti pericolosi prodotti e delle operazioni di smaltimento effettuate), ma occorre sottolineare come tutti i produttori di rifiuti pericolosi coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dal Regolamento, tra cui, ad esempio:
– classificazione e imballaggio dei rifiuti pericolosi e predisposizione dei relativi documenti di trasporto secondo normativa specifica di settore;
– formazione del personale secondo quanto previsto del già indicato accordo ADR.
Il contenuto della presente avendo esclusivamente carattere informativo non può essere considerato esaustivo, pertanto Alfasic S.r.l. rimane a disposizione per approfondire l’argomento.
Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici – Referente Ing. Giulio Petrullo