GESTIONE RIFIUTI: IMPORTANTI NOVITA’ IN VIGORE

La pubblicazione del D. Lgs. 116/2020 a fine settembre 2020 ha apportato diverse e sostanziali modifiche relative alla gestione dei rifiuti, alcune delle quali in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Il sopra citato decreto interviene modificando il D. Lgs. 152/2006 (cosiddetto Testo Unico Ambientale); di seguito alcuni dei principali cambiamenti:
– è stata modificata la definizione di rifiuto urbano: alcuni rifiuti prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-Quinquies del D. Lgs. 152/2006 (tra cui carrozzerie, autofficine ed elettrauto) saranno considerati urbani e pertanto conferiti al servizio pubblico a meno che non si scelga di avvalersi di un operatore privato (previa comunicazione al comune di competenza);
– l’importante cambiamento potrebbe comportare rilevanti variazioni relative alla tariffa rifiuti (es. superfici tassabili assoggettabili al pagamento);
– sono in via di adozione nuove Linee Guida sul processo di classificazione dei codici rifiuto per i produttori;
– per i rifiuti che il produttore smaltisce con i codici D13, D14 e D15, a partire dal 26 settembre 2020, è obbligatoria un’attestazione di avvenuto smaltimento oltre alla quarta copia che il titolare dell’impianto di smaltimento deve inviare al produttore del rifiuto;
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti non hanno più l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
– entro fine anno è prevista l’adozione del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che non abolirà i registri ed i formulari cartacei né per il momento il MUD, che dovrà comunque essere presentato come ogni anno.

Per informazioni e per pianificare una consulenza personalizzata per la vostra azienda chiamateci allo 0121.379890 oppure scrivete a giulio.petrullo@alfasic.eu (referente Ing. Giulio Petrullo).
In alternativa consultate il nostro calendario corsi dell’area “ambiente” per conoscere le offerte formative in tema di gestione dei rifiuti e novità.

COVID-19 03 DICEMBRE 2020: nuovi DPCM E DECRETO LEGGE

Il testo del decreto legge chiude l’Italia dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, ma non prevede novità sostanziali per le aziende.
Il testo stabilisce anche il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni e lo fa perché le norme contenute nel Dpcm 3 dicembre avranno una scadenza superiore ai trenta giorni.
Di seguito quanto stabilito:
• dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
• il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
• sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
• dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio;
• Confermato il sistema in tre fasce, con coprifuoco in tutta Italia alle 22 e ristoranti chiusi in zona gialla alle 18;
• Per le regioni in fascia gialla sarà possibile oltrepassare i confini regionali fino al 20 dicembre ed è consentito anche il trasferimento nelle seconde case dove si potrà rimanere facendo poi ritorno presso la residenza o il domicilio. Per chi si trova in zona rossa o arancione sarà sempre possibile fare ritorno nella propria abitazione di residenza e presso il domicilio;
• A partire dal 7 gennaio 2021 ritorno in classe del 50% degli studenti alle superiori;
• Tutti coloro che arrivano in Italia dai paesi extra Schengen dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni;
NB. Si consiglia di prendere visione delle singole Ordinanze Regionali reperibili sui rispettivi siti Internet istituzionali per essere continuamente aggiornati sul livello di rischio del proprio territorio.
DPCM 3 dicembre 2020
Allegato DPCM 3 dicembre 2020

FONDO NUOVE COMPETENZE RIDURRE L’ORARIO E FARE FORMAZIONE AI LAVORATORI

Di cosa si tratta
Introdotto dal decreto Rilancio il fondo denominato Fondo Nuove Competenze consente alle imprese, previa sottoscrizione di un accordo collettivo, di rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro e destinare una parte di esso per far svolgere ai propri dipendenti attività di formazione e riqualificazione. Il Fondo mira a rappresentare uno strumento alternativo alla cassa integrazione e di natura “attiva” con benefici sia per le aziende sia per i lavoratori. Destinatari degli interventi finanziabili dal fondo sono tutti i lavoratori del settore privato che abbiano stipulato (entro il 31 dicembre 2020) accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive. Gli interventi di formazione possono essere finalizzati anche a incrementare l’occupabilità del lavoratore e favorire processi di mobilità o ricollocazione anche in altre realtà lavorative.
Differenza con la cassa integrazione
La rimodulazione dell’orario di lavoro consente alle imprese di far fronte alle mutate esigenze del lavoro e non comporta alcun costo poiché gli oneri retributivi e contributivi sono interamente a carico del Fondo Nuove Competenze, mentre l’azione formativa può essere finanziata mediante i fondi interprofessionali. Allo stesso tempo i lavoratori subiscono una riduzione dell’orario lavorativo però senza diminuzione della retribuzione (come avviene con la cassa integrazione) con un evidente vantaggio in termini di acquisizione di nuove competenze.
Accesso al fondo e procedura
Una volta stipulato l’accordo collettivo i datori di lavoro inviano istanza di contributo ad Anpal. La valutazione avviene secondo criterio cronologico di presentazione. L’erogazione del contributo avviene per tramite dell’INPS. Il numero massimo di ore destinato allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250. Il Ministero del Lavoro ha stanziato con questa misura 730 milioni di euro, fino al 2021.
Sono individuabili come soggetti erogatori della formazione tutti gli enti accreditati. Per ottenere il finanziamento dell’azione formativa mediante fondi interprofessionali è necessario procedere alla presentazione del progetto formativo al fondo a cui l’azienda aderisce.

Alfasic può supportare le aziende dalla presentazione della domanda di adesione al Fondo Nuove Competenze, alla presentazione dei progetti formativi ai principali fondi interprofessionali fino all’erogazione della formazione.
Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici (ufficio formazione – referente Francesca Gallerini).

COVID-19: NUOVO DPCM 3 Novembre 2020 e suddivisione dell’Italia in 3 zone

Firmato il Decreto del Presidente del Consiglio che prevede la suddivisione dell’Italia in tre zone (rossa, arancione e gialla) a seconda dello scenario di rischio.
La classificazione di una Regione in una delle tre aree è decisa dal Ministero della Salute, con ordinanza, sulla base di 21 parametri di riferimento che danno indicazioni sull’andamento della situazione epidemiologica del singolo territorio.
Scopri di più scaricando gli allegati.

COVID-19: nuove misure per fronteggiare l’emergenza

Firmato il DPCM 24 ottobre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il nuovo DPCM, che entra in vigore oggi e resta valido fino al 24 novembre 2020, conferma le misure che i datori di lavoro adottano contro il COVID-19 e riporta le seguenti novità:
• fissata alle 18 la chiusura dei locali pubblici. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti possono rimanere aperti;
• l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza (…), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività;
• gli spostamenti tra Regioni restano liberi;
• i trasporti pubblici: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute»;
• chiusi gli impianti sciistici, le piscine e le palestre;
• sospese le attività di cinema e teatri;
• stop a convegni e fiere;
• sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• stop a feste di matrimonio o battesimo (eliminato il limite dei 30 partecipanti).

DPCM 24 ottobre 2020
Allegato DPCM 24 ottobre 2020

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