Cookie, nuove linee guida del Garante Privacy

Il 10 luglio 2021, l’autorità italiana per la protezione dei dati (il “Garante Privacy”) ha approvato le nuove linee guida per l’uso dei cookie. La scadenza per conformarsi è fissata al 10 gennaio 2022.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, ecc…) dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l’uso dei cookie “tecnici” alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). Ma attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori.

Novità sull’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro

E’ ufficiale il via libera del Parlamento alla consegna volontaria della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori ai Datori di lavoro. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale la Legge 19 novembre 2021, n. 165, che converte in legge con modificazioni il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127. «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro».

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI

Il 16/09/2021, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo Decreto Legge per l’estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro. Il decreto introduce, a partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 (eventualmente prorogabile), l’obbligo per chiunque svolga un’attività lavorativa, sia nel settore pubblico che in quello privato, di possedere la certificazione.
Tutti i Lavoratori dovranno quindi, in alternativa:
 Essere vaccinati con prima dose: dalla prima dose il documento è valido fino alla seconda dose;
 Essere vaccinati con seconda dose: dopo la seconda dose il documento ha validità per n° 12 mesi;
 Avere eseguito un tampone con esito negativo: la validità del Green Pass sarà di 72 ore (tampone molecolare) o 48 ore (tampone antigenico);
 Essere guariti dal Covid: validità per n° 9 mesi dal giorno della guarigione.
Sia nel pubblico che nel privato, non dovranno esibire il Green pass tutti coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale (es. soggetti esenti per motivi di salute cui fa riferimento la Circolare del Ministero della Salute n. 0035309 del 04/08/2021). In questi casi il Medico Curante Vaccinatore o il Servizio Vaccinale dell’ASL di competenza potranno produrre apposito certificato di esenzione.

SETTORE PRIVATO:
A chi si applica
Sono tenuti a possedere i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato, e ad esibirli su richiesta per accedere ai luoghi di lavoro: “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che vi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni”
Chi effettua i controlli e come
Sono i Datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione dei controlli, effettuati preferibilmente all’ingresso delle sedi di lavoro ed anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento del possesso del Green Pass e della contestazione delle violazioni.
Dove possibile, tali controlli dovranno essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Le sanzioni
Il lavoratore privo di Green Pass risulta assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde e non ha diritto a retribuzione né ad altro compenso o emolumento. Tale trattamento è efficace fino alla presentazione del Green Pass, comunque non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza.
Non ci possono essere conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È comunque prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i trasgressori che eludono i controlli accedendo ai luoghi di lavoro violando l’obbligo: le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell’accertamento trasmettono gli atti relativi alla violazione.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti: dopo il quinto giorno, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo con altro lavoratore , per una durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Per i Datori di Lavoro che non effettuano i controlli sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro.

SETTORE PUBBLICO:
A chi si applica
È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche, di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. L’obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice. Il vincolo si applica a qualunque soggetto, anche esterno, che svolga a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
Chi effettua i controlli e come
I datori di lavoro devono verificare il rispetto delle prescrizioni, incaricando i soggetti che effettueranno materialmente l’accertamento e la contestazione delle eventuali violazioni. Entro il 15 ottobre devono definire le linee guida per l’organizzazione dei controlli, che saranno effettuati preferibilmente all’ingresso delle sedi di lavoro, eventualmente anche a campione. Il Presidente del Consiglio può adottare linee guida omogenee per la definizione delle modalità organizzative. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata.
Le sanzioni
Il personale senza Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e la sua retribuzione non è dovuta. Non si possono intraprendere azioni disciplinari nei confronti del personale senza Green Pass, che mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per coloro che sono colti senza Certificazione sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 € irrogata dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell’accertamento trasmettono gli atti relativi alla violazione.

INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA GIOVEDÌ 7 OTTOBRE ALLE 11 PER FORNIRVI TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO ALL’OBBLIGO DEL GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO
L’incontro è gratuito per tutti i clienti Alfasic titolari di un contratto di consulenza, per chi non ha un contratto di consulenza attivo il costo è di 50 euro + IVA. L’iscrizione e il pagamento possono essere fatti direttamente dal sito www.alfasic.eu
Durante l’incontro saranno illustrate le principali novità introdotte dal decreto Green Pass e saranno mostrati ai partecipanti alcuni modelli di informative e moduli di registrazione che potranno essere utilizzati dalle aziende. Tutti i moduli saranno poi resi disponibili ai partecipanti. Al termine dell’incontro sarà lasciato spazio alle domande e richieste di chiarimenti.
Inoltre, qualora non possiate partecipare in diretta, sarà possibile ottenere la registrazione dell’evento.
Qualche giorno prima dell’evento riceverete il link per collegarvi alla diretta. Se avete domande o quesiti potete già inviarle a francesca.gallerini@alfasic.eu
Vi aspettiamo!

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO ALIMENTARE E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Tutti gli operatori esercenti un’attività commerciale, con vendita di prodotti alimentari, o un bar, ristorante o altro esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche itinerante (es. bancarelle, “street food”) devono frequentare corsi di formazione e di aggiornamento.

Il corso iniziale ha infatti scadenza triennale: le scadenze dei trienni sono stabiliti dalla Regione Piemonte e la prossima scadenza, entro cui gli operatori dovranno frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio, è fissata al 1° marzo 2022 (triennio 01/03/2019 – 01/03/2022).
Il corso di aggiornamento ha una durata di 16 ore comprensive di 1 ora per il test di valutazione, e prevede la trattazione delle materie di: igiene-sanità (8 ore); sicurezza (4 ore); approfondimenti nelle discipline di igiene, sanità e sicurezza (3 ore) e deve essere svolto presso enti di formazione accreditati alla Regione Piemonte. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto.
Per garantire agli operatori del settore alimentare di continuare ad esercitare la propria attività Alfasic propone il corso di aggiornamento a partire da lunedì 11 ottobre. La formazione si svolgerà solo in presenza e la frequenza è obbligatoria ai fini del rilascio dell’attestato. Docenti esperti nel campo dell’igiene alimentare, delle analisi di laboratorio e controlli, e in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogheranno il corso e saranno a vostra disposizione per quesiti e domande. Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione.
Si ricorda la verifica dell’avvenuta formazione e aggiornamento può essere eseguita anche dall’amministrazione comunale e prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro (artt. 16bis e 21 co.2 della l.r. 38/2006 riformulati dalla l.r. n. 16 del 31/10/2017).

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro ufficio formazione: formazione@alfasic.eu
Oppure chiamateci: 0121 379890
Referente: Francesca Gallerini

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